Testo unico

Art. 56

(Art. 3 legge 7 luglio 1901, n. 321).

In vigore dal 1 gen 1973
I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente , nonché, se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera c) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera d) dello stesso , e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente . Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonché agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma.

Note all'articolo

  • La L. 1 ottobre 1969, n. 679 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.
  • Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-56

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