Testo unico
Art. 60
(Art. 7 legge 7 luglio 1901, n. 321).
In vigore dal 1 gen 1973
Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell', e quelle di cui agli , sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.
Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.
L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.
Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-60