Art. 1
In vigore dal 22 gen 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la opportunità di riunire in un testo unico tutte le disposizioni concernenti il nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, contenute nelle leggi
1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª;
20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª;
21 gennaio 1897, n. 23;
7 luglio 1901, n. 321;
11 giugno 1922, n. 778;
5 gennaio 1928, n. 135;
21 giugno 1928, n. 1773;
11 luglio 1929, n. 1260;
nei Regi decreti emanati per delegazione di legge:
16 dicembre 1922, n. 1717;
7 gennaio 1923, n. 17;
11 marzo 1923, n. 637;
14 giugno 1923, n. 1276;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sul nuovo catasto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 315, foglio 113. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-rd-1