Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 gen 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta la opportunità di riunire in un testo unico tutte le disposizioni concernenti il nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, contenute nelle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; 20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª; 21 gennaio 1897, n. 23; 7 luglio 1901, n. 321; 11 giugno 1922, n. 778; 5 gennaio 1928, n. 135; 21 giugno 1928, n. 1773; 11 luglio 1929, n. 1260; nei Regi decreti emanati per delegazione di legge: 16 dicembre 1922, n. 1717; 7 gennaio 1923, n. 17; 11 marzo 1923, n. 637; 14 giugno 1923, n. 1276; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sul nuovo catasto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 315, foglio 113. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-rd-1