Testo unico

Art. 61

(Art. 9 legge 7 luglio 1901, n. 321).

In vigore dal 22 gen 1932
Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per le finanze: Mosconi
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-61

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