Testo unico
Art. 58
(Art. 5 legge 7 luglio 1901, n. 321).
In vigore dal 22 gen 1932
Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.
Gli uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza senza responsabilità dell'Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-58