Testo unico
Art. 54
(Art. 54, comma 4°, legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
In vigore dal 22 gen 1932
I comuni del compartimento ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, nel riparto dei rispettivi contingenti, godranno di questo beneficio fino alla attuazione del catasto stabilito dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572#art-tu-54