Art. 49 · (Art. 40 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).
Testo unico

Art. 49

49 / 62

(Art. 40 legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17).

In vigore dal 22 gen 1932
Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti: Saranno a carico delle provincie: a) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali; b) I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici tecnici del Catasto. Saranno a carico dei comuni: a) Le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali; b) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali; c) I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici degli operatori catastali del comune; d) Le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune. Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.
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