Art. 9

In vigore dal 10 apr 1969
Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, qualora in seguito ad una contravvenzione alle leggi finanziarie di competenza dell'intendente di finanza sia da applicare una misura amministrativa di sicurezza, provvede, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o dell'intendente di finanza, il giudice di sorveglianza istituito presso il tribunale nella cui circoscrizione il reato è stato accertato. Riguardo alla confisca si osserva la disposizione del primo capoverso dell'art. 624 del codice di procedura penale, in quanto il reclamo di proprietà sia ammissibile. Se per la contravvenzione ha avuto luogo il decreto di condanna dell'intendente di finanza e il decreto è stato revocato in seguito ad opposizione, si osservano sempre, per l'applicazione delle misure amministrative di sicurezza, le norme del codice di procedura penale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 9/4/1969, n. 91), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 10 del R.D. 24 settembre 1931, n. 1473, contenente disposizioni di coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con le singole leggi finanziarie".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-9

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