Art. 4

In vigore dal 6 dic 1931
Le violazioni delle leggi finanziarie, per cui è stabilita la pena della multa o dell'ammenda in misura proporzionale, costituiscono in ogni caso rispettivamente delitto o contravvenzione. Peraltro le violazioni per cui è stabilita la multa si considerano contravvenzioni quando il coefficiente massimo per l'aumento proporzionale non è superiore a quattro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-4

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