Art. 7

In vigore dal 6 dic 1931
Nel caso in cui le violazioni delle leggi finanziarie si devono considerare delitto o contravvenzione e li minimo della multa o dell'ammenda stabilito dalle leggi stesse è inferiore a quello fissato negli articoli 24 e 26 del codice penale, il minimo stabilito dalle dette leggi è sostituito da quello fissato nelle menzionate disposizioni del codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-7

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