Art. 5

In vigore dal 6 dic 1931
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli si ha riguardo esclusivamente, anche nel caso di continuazione di reato, alla pena stabilita dalla legge per la violazione commessa, senza tener conto di qualsiasi causa per cui la detta pena possa essere aumentata o diminuita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-5

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