Art. 1
In vigore dal 6 dic 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie;
Visto l'art. 62 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le violazioni delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena pecuniaria non costituiscono reato e la sanzione è considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria.
La precedente disposizione si applica altresì quando è stabilita la sopratassa o una sanzione pecuniaria diversa da quelle indicate nell'art. 17 del codice penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-1