Art. 1

In vigore dal 6 dic 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni per il coordinamento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le singole leggi finanziarie; Visto l'art. 62 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le violazioni delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena pecuniaria non costituiscono reato e la sanzione è considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria. La precedente disposizione si applica altresì quando è stabilita la sopratassa o una sanzione pecuniaria diversa da quelle indicate nell'art. 17 del codice penale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-1

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