Art. 2
In vigore dal 6 dic 1931
Le violazioni delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena della multa ovvero dell'ammenda sono considerale delitti o, rispettivamente, contravvenzioni, secondo il disposto dell' della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Tuttavia le violazioni per cui è stabilita la pena della multa non superiore nel massimo a lire cento ovvero dell'ammenda non superiore nel massimo a lire duecento non costituiscono reato e la sanzione è considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-2