Art. 2

In vigore dal 6 dic 1931
Le violazioni delle leggi finanziarie per cui è stabilita la pena della multa ovvero dell'ammenda sono considerale delitti o, rispettivamente, contravvenzioni, secondo il disposto dell' della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Tuttavia le violazioni per cui è stabilita la pena della multa non superiore nel massimo a lire cento ovvero dell'ammenda non superiore nel massimo a lire duecento non costituiscono reato e la sanzione è considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, secondo la distinzione fatta nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, fra sopratassa e pena pecuniaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo