Art. 6
In vigore dal 6 dic 1931
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge dichiara che la multa o l'ammenda ovvero la sanzione pecuniaria è convertibile in pena restrittiva della libertà personale, ovvero quando le suddette sanzioni sono stabilite congiuntamente o alternativamente con una pena restrittiva della libertà personale.
Se la legge dispone la conversione senza indicare la specie di pena, la conversione ha sempre luogo nella pena dell'arresto.
Per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena restrittiva della libertà personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-6