Art. 8

In vigore dal 6 dic 1931
Quando nelle leggi finanziarie è stabilita la confisca come pena, s'intende sostituita la confisca come misura amministrativa di sicurezza, a termini del codice penale. Rimane tuttavia ferma l'obbligatorietà della confisca nei casi in cui tale obbligo è stabilito dalle dette leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-8

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