Art. 12
In vigore dal 6 dic 1931
Le disposizioni dei precedenti articoli, ad eccezione di quella dell', si applicano ai fatti commessi successivamente al 30 giugno 1931, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile o sia stato emesso decreto di condanna dichiarato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-12