Art. 16
In vigore dal 6 dic 1931
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Mosconi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 18. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-16