Art. 15

In vigore dal 6 dic 1931
Rimane salva la facoltà del Governo del Re di emanare con successivi Regi decreti le ulteriori norme di coordinamento e di attuazione disposte dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Fino a quando le dette norme non siano entrate in vigore si osservano, anche per le leggi emanate successivamente al 1° luglio 1931, le disposizioni degli . In ogni caso le disposizioni dell' avranno vigore sino alla definizione dei procedimenti ivi menzionati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-15

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