Art. 13
In vigore dal 6 dic 1931
Riguardo ai procedimenti relativi alle violazioni delle leggi finanziarie, per cui il decreto di condanna dell'intendente di finanza non sia divenuto esecutivo al 1° luglio 1931, continuano ad osservarsi, qualora non siano ancora definiti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le norme dei Regi decreti 25 marzo 1923, n. 796, e 26 febbraio 1928, n. 411.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-13