Art. 14

In vigore dal 6 dic 1931
Le disposizioni di questo decreto si applicano alle leggi finanziarie emanate anteriormente al 1° luglio 1931 e saranno osservate, per ciascuna di esse, fino a quando non ne compiuta la revisione disposta dall'art. 62 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
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