Art. 3
In vigore dal 6 dic 1931
Sono considerate contravvenzioni:
1° le violazioni per cui è stabilita la pena della multa non superiore nel massimo a lire cinquecento, salvo quanto è disposto nell'articolo precedente;
2. le violazioni per cui è stabilita la pena della multa senza determinazione dell'ammontare.
Le contravvenzioni prevedute nel n. 2 sono punite con la pena dell'ammenda fino a lire cinquecento. Nella stessa misura sono punite le violazioni per cui è stabilita la pena dell'ammenda senza determinazione dell'ammontare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1473#art-3