Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 193
(Art. 198 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato.
La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-193