Art. 193 · (Art. 198 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 193

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(Art. 198 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato. La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.
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