Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 197

(Art. 202 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano. Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-197

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