Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 197
(Art. 202 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.
Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-197