Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 196
(Art. 201 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Nei locali di meretricio sono vietati:
a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
b) lo spaccio di cibi e bevande;
c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.
È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-196