Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 199

(Art. 204 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-199

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