Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VII
Art. 203
(Art. 209 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-203