Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo VII

Art. 206

(Art. 212 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-206

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