Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo VIII
Art. 211
In vigore dal 11 lug 1985
È vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.
È altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-211