Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IX

Art. 214

(Art. 219 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
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