Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IX
Art. 219
(Art. 224 T. U. 1926).
In vigore dal 8 dic 1943
Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.
Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria.
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