Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo X

Art. 224

(Art. 229 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
L' del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato. I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno: Mussolini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-224

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