Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo X

Art. 222

In vigore dal 11 lug 1931
Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'. Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico. Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno. Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'. Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo. Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-222

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