Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IX

Art. 218

(Art. 223 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico. Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.
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