Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IX
Art. 215
(Art. 220 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-215