Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IX
Art. 215
224 / 234(Art. 220 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-215