Art. 215 · (Art. 220 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IX

Art. 215

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(Art. 220 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-215