Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo X

Art. 220

(Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926).

In vigore dal 26 mar 1970
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli di questo testo unico.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 marzo 1970, n. 39 (in G.U. 1ª s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui, richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-220

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