Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 17 sexies

(Art. 16 T. U. 1926).

In vigore dal 5 ago 1994
1. Per le violazioni previste dagli - bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all', commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
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