Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo X

Art. 221 bis

(Art. 225 T. U. 1926).

In vigore dal 5 ago 1994
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli , commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall' del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Storico versioni

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