Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 121
(Art. 122 T. U. 1926).
In vigore dal 17 ago 2001
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311.
È vietato il mestiere di ciarlatano.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 14) l'attribuzione ai Comuni della funzione relativa alla "registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121".
- La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1, lettera b)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste: b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-121