Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 116
(Art. 117 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Il questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.
La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.
Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.
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