Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 117

(Art. 118 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Nei Comuni, in cui esistono Monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pietà. Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pietà. Il parere dell'Amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza. È vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pietà e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-117

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