Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 114
(Art. 115 T. U. 1926).
In vigore dal 25 mar 1971
È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto.
È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi.
È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
Note all'articolo
- Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma quarto del presente articolo.
- La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 novembre 1968, n. 120 (in G.U. 1ª s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume".
- La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale: dell'art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole: "a impedire la procreazione"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-114