Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo III

Art. 111

Abrogato

(Art. 111 T. U. 1926).

In vigore dal 6 mag 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 164, comma 1, lettera f)) l'abrogazione del presente articolo fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-111

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