Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 111
Abrogato(Art. 111 T. U. 1926).
In vigore dal 6 mag 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 164, comma 1, lettera f)) l'abrogazione del presente articolo fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-111