Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 108
(Art. 106 T. U. 1926).
In vigore dal 17 ago 2001
Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311.
Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all' o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera c) che "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: [...] c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
- Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'art. 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attivita' ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-108