Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo II
Art. 105
(Art. 103 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».
Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 % del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.
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