Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 106

(Art. 104 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche. Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.
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