Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 119
(Art. 120 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-119