Art. 119 · (Art. 120 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo IV

Art. 119

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(Art. 120 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
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